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I refusi INERDETTA (art.26), RISGUARDANO (art.40) e TRASCLOCATI (art.50) sono nell'epigrafe originale. |
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(Testo)
(sovrascritto sull'altro testo) LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA 1849
(a sinistra e a destra) INAUGURATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO IL 17 MARZO 2011
1861 2011 150° anniversario Unità d'Italia
(al centro, in 19 riquadri) (prima riga) PRINCIPII FONDAMENTALI I. LA SOVRANITÀ È PER DIRITTO ETERNO NEL POPOLO. IL POPOLO DELLO STATO ROMANO È COSTITUITO IN REPUBBLICA DEMOCRATICA. II. IL REGIME DEMOCRATICO HA PER REGOLA L'EUGUAGLIANZA, LA LIBERTÀ, LA FRATERNITÀ. NON RICONOSCE TITOLI DI NOBILTÀ, NÉ PRIVILEGI DI NASCITA O CASTA. III. LA REPUBBLICA COLLE LEGGI E COLLE ISTITUZIONI PROMUOVE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MORALI E MATERIALI DI TUTTI I CITTADINI. IV. LA REPUBBLICA RIGUARDA TUTTI I POPOLI COME FRATELLI: RISPETTA OGNI NAZIONALITÀ: PROPUGNA L'ITALIANA. V. I MUNICIPII HANNO TUTTI EGUALI DIRITTI: LA LORO INDIPENDENZA NON È LIMITATA CHE DALLE LEGGI DI UTILITÀ GENERALE DELLO STATO. VI. LA PIÚ EQUA DISTRIBUZIONE POSSIBILE DEGLI INTERESSI LOCALI, IN ARMONIA COLL'INTERESSE POLITICO DELLO STATO È LA NORMA DEL RIPARTO TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA. VII. DALLA CREDENZA RELIGIOSA NON DIPENDE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. VIII. IL CAPO DELLA CHIESA CATTOLICA AVRÀ DALLA REPUBBLICA TUTTE LE GUARENTIGIE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO INDIPENDENTE DEL POTERE SPIRITUALE. TITOLO I DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI (seconda riga) ART. 1. - SONO CITTADINI DELLA REPUBBLICA:GLI ORIGINARII DELLA REPUBBLICA; COLORO CHE HANNO ACQUISTATA LA CITTADINANZA PER EFFETTO DELLE LEGGI PRECEDENTI; GLI ALTRI ITALIANI COL DOMICILIO DI SEI MESI; GLI STRANIERI COL DOMICILIO DI DIECI ANNI; I NATURALIZZATI CON DECRETO DEL POTERE LEGISLATIVO. ART. 2. - SI PERDE LA CITTADINANZA:PER NATURALIZZAZIONE, O PER DIMORA IN PAESE STRANIERO CON ANIMO DI NON PIÚ TORNARE; PER L'ABBANDONO DELLA PATRIA IN CASO DI GUERRA, O QUANDO È DICHIARATA IN PERICOLO; PER ACCETTAZIONE DI TITOLI CONFERITI DALLO STRANIERO; PER ACCETTAZIONE DI GRADI E CARICHE, E PER SERVIZIO MILITARE PRESSO LO STRANIERO, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA; L'AUTORIZZAZIONE È SEMPRE PRESUNTA QUANDO SI COMBATTE PER LA LIBERTÀ D'UN POPOLO; PER CONDANNA GIUDIZIALE ART. 3. - LE PERSONE E LE PROPRIETÀ SONO INVIOLABILI. ART. 4. - NESSUNO PUÒ ESSERE ARRESTATO CHE IN FLAGRANTE DELITTO, O PER MANDATO DI GIUDICE, NÉ ESSERE DISTOLTO DAI SUOI GIUDICI NATURALI. NESSUNA CORTE O COMMISSIONE ECCEZIONALE PUÒ ISTITUIRSI SOTTO QUALSIASI TITOLO O NOME. NESSUNO PUÒ (terza riga) ESSERE CARCERATO PER DEBITI. ART. 5. - LE PENE DI MORTE E DI CONFISCA SONO PROSCRITTE. ART. 6. - IL DOMICILIO È SACRO: NON È PERMESSO PENETRARVI CHE NEI CASI E MODI DETERMINATI DALLA LEGGE. ART. 7. - LA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO È LIBERA; LA LEGGE NE PUNISCE L'ABUSO SENZA ALCUNA CENSURA PREVENTIVA. ART. 8. - L'INSEGNAMENTO È LIBERO. LE CONDIZIONI DI MORALITÀ E CAPACITÀ, PER CHI INTENDE PROFESSARLO, SONO DETERMINATE DALLA LEGGE. ART. 9. - IL SEGRETO DELLE LETTERE È INVIOLABILE. ART. 10. - IL DIRITTO DI PETIZIONE PUÒ ESERCITARSI INDIVIDUALMENTE E COLLETTIVAMENTE. ART. 11. - L'ASSOCIAZIONE SENZ'ARMI E SENZA SCOPO DI DELITTO, È LIBERA. ART. 12. - TUTTI I CITTADINI APPARTENGONO ALLA GUARDIA NAZIONALE NEI MODI E COLLE ECCEZIONI FISSATE DALLA LEGGE. ART. 13. - NESSUNO PUÒ ESSERE ASTRETTO A PERDERE LA PROPRIETÀ DELLE COSE, SE NON IN CAUSA PUBBLICA, E PREVIA GIUSTA INDENNITÀ. ART. 14. - LA LEGGE DETERMINA LE SPESE DELLA REPUBBLICA, E IL MODO DI CONTRIBUIRVI. NESSUNA TASSA PUÒ ESSERE IMPOSTA SE NON PER LEGGE, NÈ PERCETTA PER TEMPO MAGGIORE DI QUELLO DALLA LEGGE DETERMINATO. TITOLO II (quarta riga) DELL'ORDINAMENTO POLITICO ART. 15. - OGNI POTERE VIENE DAL POPOLO. SI ESERCITA DALL'ASSEMBLEA, DAL CONSOLATO, DALL'ORDINE GIUDIZIARIO. TITOLO III DELL'ASSEMBLEA ART. 16. - L'ASSEMBLEA È COSTITUITA DA RAPPRESENTANTI DEL POPOLO. ART. 17. - OGNI CITTADINO CHE GODE I DIRITTI CIVILI E POLITICI A 21 ANNO È ELETTORE, A 25 È ELEGGIBILE. ART. 18. - NON PUÒ ESSERE RAPPRESENTANTE DEL POPOLO UN PUBBLICO FUNZIONARIO NOMINATO DAI CONSOLI O DAI MINISTRI. ART. 19. - IL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI È DETERMINATO IN PROPORZIONE DI UNO OGNI VENTIMILA ABITANTI. ART. 20. - I COMIZI GENERALI SI RADUNANO OGNI TRE ANNI NEL 21 APRILE. IL POPOLO VI ELEGGE I SUOI RAPPRESENTANTI CON VOTO UNIVERSALE, DIRETTO E PUBBLICO. ART. 21. - L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE IL 15 MAGGIO SUCCESSIVAMENTE ALL'ELEZIONE. SI RINNOVA OGNI TRE ANNI. ART. 22. - L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE IN ROMA, OVE NON DETERMINI ALTRIMENTI, E DISPONE DELLA FORZA ARMATA DI CUI CREDERÀ AVER BISOGNO. ART. 23. - L'ASSEMBLEA È INDISSOLUBILE E PERMANENTE, SALVO IL DIRITTO DI AGGIORNARSI PER QUEL TEMPO CHE CREDERÀ. NELL'INTERVALLO PUÒ ESSERE CONVOCATA AD URGENZA (quinta riga) SULL'INVITO DEL PRESIDENTE CO' SEGRETARI, DI TRENTA MEMBRI, O DEL CONSOLATO. ART. 24. - NON È LEGALE SE NON RIUNISCE LA METÀ, PIÚ UNO DEI SUOI RAPPRESENTANTI. IL NUMERO QUALUNQUE DE' PRESENTI DECRETA I PROVVEDIMENTI PER RICHIAMARE GLI ASSENTI. ART. 25. - LE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA SONO PUBBLICHE. PUÒ COSTITUIRSI IN COMITATO SEGRETO. ART. 26. - I RAPPRESENTANTI DEL POPOLO SONO INVIOLABILI PER LE OPINIONI EMESSE NELL'ASSEMBLEA, RESTANDO INERDETTA QUALUNQUE INQUISIZIONE. ART. 27. - OGNI ARRESTO O INQUISIZIONE CONTRO UN RAPPRESENTANTE È VIETATO SENZA PERMESSO DELL'ASSEMBLEA, SALVO IL CASO DI DELITTO FLAGRANTE. NEL CASO DI ARRESTO IN FLAGRANZA DI DELITTO, L'ASSEMBLEA CHE NE SARÀ IMMEDIATAMENTE INFORMATA, DETERMINA LA CONTINUAZIONE O CESSAZIONE DEL PROCESSO. QUESTA DISPOSIZIONE SI APPLICA AL CASO IN CUI UN CITTADINO CARCERATO FOSSE ELETTO RAPPRESENTANTE. ART. 28. - CIASCUN RAPPRESENTANTE DEL POPOLO RICEVE UN INDENNIZZO CUI NON PUÒ RINUNZIARE. ART. 29. - L'ASSEMBLEA HA IL POTERE LEGISLATIVO: DECIDE DELLA PACE, DELLA GUERRA, E DEI TRATTATI. ART. 30. - LA PROPOSTA DELLE (sesta riga) LEGGI APPARTIENE AI RAPPRESENTANTI E AL CONSOLATO. ART. 31. - NESSUNA PROPOSTA HA FORZA DI LEGGE, SE NON DOPO ADOTTATA CON DUE DELIBERAZIONI PRESE ALL'INTERVALLO NON MINORE DI OTTO GIORNI, SALVO ALL'ASSEMBLEA DI ABBREVIARLO IN CASO D'URGENZA. ART. 32. - LE LEGGI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA VENGONO SENZA RITARDO PROMULGATE DAL CONSOLATO IN NOME DI DIO E DEL POPOLO. SE IL CONSOLATO INDUGIA, IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA FA LA PROMULGAZIONE. TITOLO IV DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO ART. 33. - TRE SONO I CONSOLI. VENGONO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DI SUFFRAGI. DEBBONO ESSERE CITTADINI DELLA REPUBBLICA, E DELL'ETÀ DI 30 ANNI COMPITI. ART. 34. - L'UFFICIO DEI CONSOLI DURA TRE ANNI. OGNI ANNO UNO DEI CONSOLI ESCE D'UFFICIO. LE DUE PRIME VOLTE DECIDE LA SORTE FRA I TRE PRIMI ELETTI. NIUN CONSOLE PUÒ ESSERE RIELETTO SE NON DOPO TRASCORSI TRE ANNI DACCHÉ USCÍ DI CARICA. ART. 35. - VI SONO SETTE MINISTRI DI NOMINA DEL CONSOLATO: 1. DEGLI AFFARI INTERNI; 2. DEGLI AFFARI ESTERI; 3. DI GUERRA E MARINA; 4. DI FINANZE; 5. DI GRAZIA E GIUSTIZIA; 6. DI AGRICOLTURA, COMMERCIO, (settima riga) INDUSTRIA E LAVORI PUBBLICI; 7. DEL CULTO, ISTRUZIONE PUBBLICA, BELLE ARTI E BENEFICENZA. ART. 36. - AI CONSOLI SONO COMMESSE L'ESECUZIONE DELLE LEGGI, E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI. ART. 37. - AI CONSOLI SPETTA LA NOMINA E REVOCAZIONE DI QUEGLI IMPIEGHI CHE LA LEGGE NON RISERVA AD ALTRA AUTORITÀ; MA OGNI NOMINA E REVOCAZIONE DEVE ESSER FATTA IN CONSIGLIO DE' MINISTRI. ART. 38. - GLI ATTI DEI CONSOLI, FINCHÉ NON SIENO CONTRASSEGNATI DAL MINISTRO INCARICATO DELL'ESECUZIONE, RESTANO SENZA EFFETTO. BASTA LA SOLA FIRMA DEI CONSOLI PER LA NOMINA E REVOCAZIONE DEI MINISTRI. ART. 39. - OGNI ANNO, ED A QUALUNQUE RICHIESTA DELL'ASSEMBLEA, I CONSOLI ESPONGONO LO STATO DEGLI AFFARI DELLA REPUBBLICA. ART. 40. - I MINISTRI HANNO IL DIRITTO DI PARLARE ALL'ASSEMBLEA SUGLI AFFARI CHE LI RISGUARDANO. ART. 41. - I CONSOLI RISIEDONO NEL LUOGO OVE SI CONVOCA L'ASSEMBLEA, NÉ POSSONO ESCIRE DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SENZA UNA RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA SOTTO PENA DI DECADENZA. ART. 42. - SONO ALLOGGIATI A SPESE DELLA REPUBBLICA, E CIASCUNO RICEVE UN APPUNTAMENTO DI SCUDI TREMILA E (ottava riga) SEICENTO. ART. 43. - I CONSOLI E I MINISTRI SONO RESPONSABILI. ART. 44. - I CONSOLI E I MINISTRI POSSONO ESSERE POSTI IN STATO D'ACCUSA DALL'ASSEMBLEA SULLA PROPOSTA DI DIECI RAPPRESENTANTI. LA DIMANDA DEVE ESSERE DISCUSSA COME UNA LEGGE. ART. 45. - AMMESSA L'ACCUSA, IL CONSOLE È SOSPESO DALLE SUE FUNZIONI. SE ASSOLUTO, RITORNA ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA, SE CONDANNATO, PASSA A NUOVA ELEZIONE. TITOLO V DEL CONSIGLIO DI STATO ART. 46. - VI È UN CONSIGLIO DI STATO, COMPOSTO DA QUINDICI CONSIGLIERI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. ART. 47. - ESSO DEVE ESSERE CONSULTATO DAI CONSOLI, E DAI MINISTRI SULLE LEGGI DA PROPORSI, SUI REGOLAMENTI E SULLE ORDINANZE ESECUTIVE; PUÒ ESSERLO SULLE RELAZIONI POLITICHE. ART. 48. - ESSO EMANA QUE' REGOLAMENTI PEI QUALI L'ASSEMBLEA GLI HA DATO UNA SPECIALE DELEGAZIONE. LE ALTRE FUNZIONI SONO DETERMINATE DA UNA LEGGE PARTICOLARE. TITOLO VI DEL POTERE GIUDIZIARIO ART. 49. - I GIUDICI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI NON DIPENDONO DA ALTRO POTERE DELLO STATO. ART. 50. - NOMINATI DAI CONSOLI ED IN CONSIGLIO DE' MINISTRI SONO INAMOVIBILI, NON POSSONO ESSERE (nona riga) PROMOSSI, NÉ TRASCLOCATI CHE CON PROPRIO CONSENSO, NÉ SOSPESI, DEGRADATI, O DESTITUITI SE NON DOPO REGOLARE PROCEDURA E SENTENZA. ART. 51. - PER LE CONTESE CIVILI VI È UNA MAGISTRATURA DI PACE. ART. 52. - LA GIUSTIZIA È AMMINISTRATA IN NOME DEL POPOLO PUBBLICAMENTE; MA IL TRIBUNALE, A CAUSA DI MORALITÀ, PUÒ ORDINARE CHE LA DISCUSSIONE SIA FATTA A PORTE CHIUSE. ART. 53. - NELLE CAUSE CRIMINALI AL POPOLO APPARTIENE IL GIUDIZIO DEL FATTO, AI TRIBUNALI L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE. LA ISTITUZIONE DEI GIUDICI DEL FATTO È DETERMINATA DA LEGGE RELATIVA. ART. 54. - VI È UN PUBBLICO MINISTERO PRESSO I TRIBUNALI DELLA REPUBBLICA. ART. 55. - UN TRIBUNALE SUPREMO DI GIUSTIZIA GIUDICA, SENZA CHE SIAVI LUOGO A GRAVAME, I CONSOLI ED I MINISTRI MESSI IN ISTATO DI ACCUSA. IL TRIBUNALE SUPREMO SI COMPONE DEL PRESIDENTE, DI QUATTRO GIUDICI PIÚ ANZIANI DELLA CASSAZIONE, E DI GIUDICI DEL FATTO, TRATTI A SORTE DALLE LISTE ANNUALI, TRE PER CIASCUNA PROVINCIA. L'ASSEMBLEA DESIGNA IL MAGISTRATO CHE DEVE ESERCITARE LE FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE SUPREMO. È D'UOPO DELLA MAGGIORANZA (decima riga) DI DUE TERZI DI SUFFRAGI PER LA CONDANNA. TITOLO VII DELLA FORZA PUBBLICA ART. 56. - L'AMMONTARE DELLA FORZA STIPENDIATA DI TERRA E DI MARE È DETERMINATO DA UNA LEGGE, E SOLO PER UNA LEGGE PUÒ ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO. ART. 57. - L'ESERCITO SI FORMA PER ARRUOLAMENTO VOLONTARIO, O NEL MODO CHE LA LEGGE DETERMINA. ART. 58. - NESSUNA TRUPPA STRANIERA PUÒ ESSERE ASSOLDATA, NÉ INTRODOTTA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, SENZA DECRETO DELL'ASSEMBLEA. ART. 59. - I GENERALI SONO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA SOPRA PROPOSTA DEL CONSOLATO. ART. 60. - LA DISTRIBUZIONE DEI CORPI DI LINEA E LA FORZA DELLE INTERNE GUARNIGIONI SONO DETERMINATE DALL'ASSEMBLEA, NÉ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, O TRASLOCAMENTO ANCHE MOMENTANEO, SENZA DI LEI CONSENSO.
ART. 61. - NELLA GUARDIA NAZIONALE OGNI GRADO È CONFERITO PER ELEZIONE. ART. 62. - ALLA GUARDIA NAZIONALE AFFIDATO PRINCIPALMENTE IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE INTERNO E DELLA COSTITUZIONE. TITOLO VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE ART. 63. - QUALUNQUE RIFORMA DI COSTITUZIONE PUÒ ESSERE SOLO DOMANDATA NELL'ULTIMO ANNO DELLA (undicesima riga) LEGISLATURA DA UN TERZO ALMENO DEI RAPPRESENTANTI. ART. 64. - L'ASSEMBLEA DELIBERA PER DUE VOLTE SULLA DOMANDA ALL'INTERVALLO DI DUE MESI. OPINANDO L'ASSEMBLEA PER LA RIFORMA ALLA MAGGIORANZA DI DUE TERZI, VENGONO CONVOCATI I COMIZII GENERALI, ONDE ELEGGERE I RAPPRESENTANTI PER LA COSTITUENTE, IN RAGIONE DI UNO OGNI 15 MILA ABITANTI. ART. 65. - L'ASSEMBLEA DI REVISIONE È ANCORA ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER TUTTO IL TEMPO IN CUI SIEDE, DA NON ECCEDERE TRE MESI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ART. 66. - LE OPERAZIONI DELLA COSTITUENTE ATTUALE SARANNO SPECIALMENTE DIRETTE ALLA FORMAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE, E DELLE ALTRE LEGGI ORGANICHE NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE. ART. 67. - COLL'APERTURA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA CESSA IL MANDATO DELLA COSTITUENTE. ART. 68. - LE LEGGI E I REGOLAMENTI ESISTENTI RESTANO IN VIGORE IN QUANTO NON SI OPPONGONO ALLA COSTITUZIONE, E FINCHÉ NON SIENO ABROGATI. ART. 69. - TUTTI GLI ATTUALI IMPIEGATI HANNO BISOGNO DI CONFERMA.
foto Vallocchia
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