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(Testo)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 51TUTTI I CITTADINI DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO POSSONO ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI E ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA SECONDO I REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE. A TALE FINE LA REPUBBLICA PROMUOVE CON APPOSITI PROVVEDIMENTI LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI. LA LEGGE PUÒ, PER L'AMMISSIONE AI PUBBLICI UFFICI E ALLE CARICHE ELETTIVE, PARIFICARE AI CITTADINI GLI ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA. CHI È CHIAMATO A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE HA DIRITTO DI DISPORRE DEL TEMPO NECESSARIO AL LORO ADEMPIMENTO E DI CONSERVARE IL SUO POSTO DI LAVORO. |
foto Vallocchia
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