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(Testo)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Articolo 2LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, SIA COME SINGOLO, SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ, E RICHIEDE L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE. |
foto Vallocchia
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