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(Testo)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 38OGNI CITTADINO INABILE AL LAVORO E SPROVVISTO DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE HA DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE. I LAVORATORI HANNO DIRITTO CHE SIANO PREVEDUTI ED ASSICURATI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, INVALIDITĀ E VECCHIAIA, DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA. GLI INABILI ED I MINORATI HANNO DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'AVVIAMENTO PROFESSIONALE. AI COMPITI PREVISTI IN QUESTO ARTICOLO PROVVEDONO ORGANI ED ISTITUTI PREDISPOSTI O INTEGRATI DALLO STATO. L'ASSISTENZA PRIVATA Č LIBERA. |
foto Vallocchia
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