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(Testo)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Articolo 36IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL SUO LAVORO E IN OGNI CASO SUFFICIENTE AD ASSICURARE A SE E ALLA FAMIGLIA UN'ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA. LA DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA È STABILITA DALLA LEGGE. IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E A FERIE ANNUALI RETRIBUITE, E NON PUÒ RINUNZIARVI. |
foto Vallocchia
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