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(Testo)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Articolo 90IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON È RESPONSABILE DEGLI ATTI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, TRANNE CHE PER ALTO TRADIMENTO O PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE. IN TALI CASI È MESSO IN STATO DI ACCUSA DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI. |
foto Vallocchia
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